Art.
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Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni.
La
documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, è compilata secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza
unificata.
La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.1
Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica.2
Il
comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni,
qualificati e indipendenti, definisce le modalità di
controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente
decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro
cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente,
volte a verificare la conformità alla documentazione
progettuale di cui al comma 1.
I
comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta
del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il
costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è
posto a carico dei richiedenti.
1 Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.
2 Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.