Art.
2 -
Obblighi dei comuni.
Al
fine di favorire il risparmio energetico, i comuni, tenuto conto
delle specifiche esigenze urbanistico-edilizie, uniformano i
regolamenti edilizi di loro competenza alle prescrizioni di cui al
presente decreto prevedendo soluzioni tipologiche e tecnologiche
finalizzate al risparmio energetico e all'uso di fonti energetiche
rinnovabili.
In
sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, o di
revisione generale degli stessi, per i comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti, si procede all’individuazione e, se
del caso, alla localizzazione delle eventuali fonti rinnovabili di
energia presenti o ipotizzabili sul territorio comunale.
A
seguito di tale indagine, sono individuate le condizioni che
consentano, in relazione alle previsioni relative alle trasformazioni
urbanistiche contenute nello strumento di pianificazione, il massimo
utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili in precedenza
individuate.
La valutazione di questi aspetti deve essere fatta in rapporto alle caratteristiche fisiche e morfologiche dell'area, alle preesistenze edilizie, alle condizioni di assetto territoriale che vengono determinandosi in attuazione alle indicazioni dei piani urbanistici.
I
comuni sono tenuti ad introdurre nei regolamenti edilizi locali
disposizioni che (riconoscendo i vantaggi derivanti dall'uso
efficiente dell'energia, dalla valorizzazione delle fonti energetiche
rinnovabili e dal miglioramento della qualità del sistema
costruttivo) incentivino economicamente la progettazione e la
costruzione di edifici energeticamente efficienti.
Tutti
i comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici
generali al fine di consentire, tramite indicazioni in ordine
all'orientamento degli edifici da realizzare, lo sfruttamento della
radiazione solare quale fonte di calore per il riscaldamento
invernale. Sono altresì tenuti ad individuare idonei strumenti
di intervento di tipo passivo che consentano di minimizzare gli
effetti della radiazione solare estiva al fine di garantire un
adeguato livello di comfort
(schermature delle superfici vetrate, inerzia termica delle
strutture, ecc.).
È inoltre fatto obbligo ai comuni di adeguare gli strumenti urbanistici ai fini di rendere possibile lo scorporo dal calcolo della superficie utile e del volume edificato degli spessori di chiusure opache verticali ed orizzontali nei limiti più avanti precisati, al fine di favorire la realizzazione di edifici con adeguata inerzia termica e sfasamento termico.