Titolo
I - Norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
Art.
1 -
Finalità ed ambito di applicazione.
Al
fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di
ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di
compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità
di servizio reso e di qualità della vita, le norme del
presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la
politica energetica della Comunità economica europea, l'uso
razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella
produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti
rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia
nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli
impianti in particolare nei settori a più elevata intensità
energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca
applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.
La
politica di uso razionale dell'energia e di uso razionale delle
materie prime energetiche definisce un complesso di azioni organiche
dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato
delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei
processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo
sviluppo delle fonti rinnovabili d energia, alla sostituzione delle
materie prime energetiche di importazione.
Ai
fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di
energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le
risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei
rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono
considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti
rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione
combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore
recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti
elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di
energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi
compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e
nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro
edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti organici ed inorganici resta
ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e
successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.
L’utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.