Art.
3 -
Ambito di intervento.
Salve
le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai
fini del contenimento dei consumi energetici:
a)
alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e
degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in
edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e
degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni
previste ai commi 2 e 3;
b)
all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto
agli articoli 7, 9 e 12;
c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all'articolo 6.1
Nel
caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda
i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, è
prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento.
A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:
a)
una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
1)
ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti
l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a
1.000 metri quadrati;
2)
demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici
esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati2;
b)
una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento
dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti
volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio
esistente;
c)
una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli
prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici
esistenti, quali:
1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b);3
2)
nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o
ristrutturazione degli stessi impianti;
3)
sostituzione di generatori di calore.
Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti:4
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;5
b)
i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali
quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo
produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo
non altrimenti utilizzabili;
c)
i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50
metri quadrati;
c-bis) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.6
1 Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.
2 Numero così modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.
3 Numero così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.
4 Periodo così modificato dall’art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.
5 Lettera così modificata dall’art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.
6 Lettera aggiunta dall’art. 3, comma 1, lett. f), D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.