Risparmio energetico
Articoli:
§ 1. - LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia)
§ 2. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 15 FEBBRAIO 1992 (Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli edifici)
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001 N. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
§ 6. - DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005 N. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia)
§ 7. - DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2006 N. 311
§ 8. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 APRILE 2009 N. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a e b, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energet
§ 9. - DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 GIUGNO 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
Art. 3 - Ambito di intervento.

Art. 3 - Ambito di intervento.


Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:


a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;


b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12;


c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all'articolo 6.1


Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:


a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:


1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati;


2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati2;


b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente;


c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:


1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b);3


2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;


3) sostituzione di generatori di calore.


Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti:4


a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;5


b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;


c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;


c-bis) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.6




1 Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.

2 Numero così modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.

3 Numero così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.

4 Periodo così modificato dall’art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.

5 Lettera così modificata dall’art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.

6 Lettera aggiunta dall’art. 3, comma 1, lett. f), D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.