Risparmio energetico
Articoli:
§ 1. - LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia)
§ 2. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 15 FEBBRAIO 1992 (Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli edifici)
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001 N. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
§ 6. - DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005 N. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia)
§ 7. - DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2006 N. 311
§ 8. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 APRILE 2009 N. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a e b, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energet
§ 9. - DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 GIUGNO 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
Art. 4 - Definizione degli indicatori prestazionali per edifici nuovi e relativi limiti ammissibili.

Art. 4 - Definizione degli indicatori prestazionali per edifici nuovi e relativi limiti ammissibili.


Il progettista redigerà una relazione tecnica, conforme a quanto previsto nelle istruzioni tecniche al presente decreto, in cui deve dimostrare la rispondenza delle scelte progettuali in termini di materiali, componenti e sistemi, durabilità nel tempo delle soluzioni costruttive adottate, rispetto alle esigenze di contenimento dei consumi di energia e di miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio o porzione di esso. In particolare egli dovrà fornire la caratterizzazione termica di materiali e dei componenti dell'edificio attraverso la determinazione del valore di trasmittanza e di inerzia termica (attenuazione e sfasamento termico). Per gli edifici di nuova costruzione indipendentemente dalla destinazione d'uso, il progettista dovrà verificare la sussistenza dei requisiti di seguito indicati.


Il valore del coefficiente di dispersione termica per trasmissione Cd non deve risultare superiore a quello riportato nella Tabella 1. Il coefficiente Cd è cosi definito: CD = Qp : V (Ti – Te)


dove:


Qp è la potenza termica, espressa in Watt, dispersa per trasmissione dall'edificio, verso l'esterno o verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, quando l'ambiente esterno si trova alla temperatura di progetto Te, calcolata in condizioni di regime stazionario;


V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano;


Ti è la temperatura interna prescelta, in base alla destinazione d'uso, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;


Te è la temperatura convenzionale esterna di progetto i cui valori sono riportati nell'allegato 1.


La zona climatica è definita in base al numero di gradi giorno così come stabilito all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; i valori dei gradi giorno per le diverse località sono riportati nell'allegato A al suddetto decreto.


L'area S è quella della superficie che delimita verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, il volume riscaldato V, come definito al comma precedente, ed è espressa in metri quadrati.


Per valori di S/V intermedi fra 0,2 e 0,9 si procede per interpolazione lineare; per valori di S/V minori di 0,2 e maggiori di 0,9 si assumono i valori di Cd corrispondenti rispettivamente a S/V uguale a 0,2 e a S/V uguale a 0,9.


Per le zone climatiche B, C, D ed E si effettua l'interpolazione lineare rispetto al numero di gradi giorno caratteristico della località.


(tabelle omissis)


Al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, le strutture perimetrali portanti e non, nonché i tamponamenti orizzontali ed i solai intermedi che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a cm. 30, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i cm. 30 e fino ad un massimo di ulteriori cm. 25 per gli elementi verticali e di copertura e di cm. 15 per quelli orizzontali intermedi, in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica.


I criteri di computo di cui al comma precedente valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, fra gli edifici e dalle strade, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione nazionale.