PARTE IV - Impiantistica
Prevenzione incendi
§ 6. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 12 APRILE 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi)

Allegato - Titolo VII - Impianti esistenti


Titolo VII - Impianti esistenti



Gli impianti esistenti devono essere resi conformi alle presenti disposizioni. È tuttavia ammesso che:


- la superficie di aerazione sia inferiore a quella richiesta al punto 4.1.2., purché non inferiore a quella risultante dalla formula:


S > 8,6 Q (locali fuori terra);


S > 12,9 Q (locali seminterrati ed interrati fino a quota -5 m.);


S > 17,2 Q (locale interrato fra quota compresa tra -5 e -10 m. al di sotto del piano di riferimento).


È consentito che l'altezza dei locali sia inferiore a quella prevista nella precedente normativa, nel rispetto dei punti 4.1.3. e 4.2.4. Per impianti di portata termica superiore a 350 kW l'altezza non deve essere comunque inferiore a 2,5 m.