PARTE IV - Impiantistica
Ascensori
§ 3. - DECRETO DEL MINISTERO PER LE POLITICHE COMUNITARIE 28 NOVEMBRE 1987 N. 586

Art. 7 - Comunicazioni alle amministrazioni competenti del rilascio, diniego, sospensione e la revoca della certificazione CEE.


Art. 7 - Comunicazioni alle amministrazioni competenti del rilascio, diniego, sospensione e la revoca della certificazione CEE.


Gli organismi autorizzati debbono comunicare alle amministrazioni competenti il rilascio, il diniego, la sospensione e la revoca della certificazione CEE. Essi, trasmettono, ove richiesti, la documentazione di cui all'art. 17, paragrafo 2, della direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne cura l'inoltro ai richiedenti per il tramite del Ministero degli affari esteri.