PARTE IV - Impiantistica
Ascensori
§ 3. - DECRETO DEL MINISTERO PER LE POLITICHE COMUNITARIE 28 NOVEMBRE 1987 N. 586

Art. 4 - Controlli sull'attività degli organismi autorizzati ad effettuare la certificazione CEE.


Art. 4 - Controlli sull'attività degli organismi autorizzati ad effettuare la certificazione CEE.


L'attività degli organismi autorizzati ad effettuare la certificazione CEE è sottoposta alla vigilanza ed al controllo delle amministrazioni di cui all'art. 3, comma 2, ciascuna delle quali secondo le rispettive competenze, in caso di constatate irregolarità, può sospendere l'autorizzazione e dettare le prescrizioni che ritiene opportune dandone immediata comunicazione alle altre amministrazioni.


Con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione è revocata qualora l'organismo autorizzato non sia più in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato II della direttiva n. 84/528/CEE o non si sia adeguato alle prescrizioni imposte.


In caso di revoca dell'autorizzazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con gli altri Ministri interessati, annulla i certificati CEE rilasciati indebitamente e adotta le misure opportune per garantire la continuità dell'assolvimento degli obblighi e dei doveri risultanti dai certificati CEE rilasciati dall'organismo prima della revoca dell'autorizzazione.