PARTE IV - Impiantistica
Ascensori
§ 3. - DECRETO DEL MINISTERO PER LE POLITICHE COMUNITARIE 28 NOVEMBRE 1987 N. 586

Art. 3 - Autorizzazione al rilascio dei certificati CEE.


Art. 3 - Autorizzazione al rilascio dei certificati CEE.


L'organismo che chiede di essere autorizzato al rilascio dei certificati CEE ne fa istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla relativa istruttoria.


L'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale.


Gli organismi autorizzati provvedono al rilascio, al diniego, alla sospensione e alla revoca della certificazione CEE secondo le condizioni, le forme, le modalità e le procedure stabilite dagli artt. 11 e 12 e dagli allegati I e III della direttiva n. 84/528/CEE ed effettuano il controllo CEE per i prodotti da loro certificati secondo le modalità e procedure previste dagli artt. 16 e 18 della citata direttiva, adottando i conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 19.