PARTE IV - Impiantistica
Riscaldamento
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 AGOSTO 1993 N. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in a

Art. 10 - Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici.


Art. 10 - Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici.


In deroga a quanto previsto dall'art. 9, i Sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.


I Sindaci assicurano l'immediata informazione della popolazione relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.