(provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali)
(omissis)
Art. 23
1. Il comma 1 dell’art. 1 del decreto-legge n. 158 del 20 ottobre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 18 dicembre 2008, è sostituito dal seguente: “Al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 9 dell’8 febbraio 2007, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all’art. 11 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti a uso abitativo, già sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell’art. 22-ter del decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2009, nei comuni di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 9 dell’8 febbraio 2007”.