Art. 45 - Ricorso al giudice.1
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In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente, quando il valore della causa non eccede lire 50.000 mensili nelle controversie aventi ad oggetto la determinazione, l’aggiornamento o l’adeguamento del canone, e lire 600.000 nelle controversie previste dal terzo comma.
Fino al termine del giudizio il conduttore è obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, l’importo non contestato.
1 Il comma 1 è stato abrogato dall’89 L. 26 novembre 1990 n. 353; il comma 2 è stato abrogato dall’art 6 L. 30 luglio 1984 n. 399; i commi 3 e 4 sono stati abrogati dall’art. 89 L. 26 novembre 1990 n. 533 a decorrere dal 30 aprile 1995; il comma 3 è stato sostituito dall’art. 6 L. 30 luglio 1894 n. 399.