Art. 12 - Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione.1
1 Articolo abrogato dall’art. 14 L. 9 dicembre 1998 n. 431; il testo articolo era il seguente: “1. Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso abitazione non può superare il 3,85% del valore locativo dell’immobile locato. 2. Il valore locativo è costituito dal prodotto della superficie convenzionale dell’immobile per il costo unitario di produzione del medesimo. 3. Il costo unitario di produzione è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nell’articolo 15. 4. Gli elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto, accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione. 5. Se l’immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualità, all’uso convenuto, il canone determinato ai sensi dei commi precedenti può essere maggiorato fino ad un massimo del 30%. 6. Le suddette modalità si applicano fino all’attuazione della riforma del catasto edilizio urbano”.