Art. 80 - Uso diverso da quello pattuito.
Se il conduttore adibisce l’immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione.1
Decorso tale termine senza che la risoluzione sia stata chiesta, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all’uso effettivo dell’immobile. Qualora la destinazione ad uso diverso da quello pattuito sia parziale, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all’uso prevalente.
1 Corte Cost. 18 febbraio 1998 n. 185 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, nella parte in cui dispone che se il conduttore adibisce l’immobile ad uso diverso da quello pattuito il locatore può chiedere la risoluzione e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione; inoltre, Corte Cost. 3 novembre 2000, n. 463 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 2, nella parte in cui, nel caso di decadenza del locatore dall’azione di risoluzione del contratto per il parziale mutamento di destinazione dell’uso pattuito attuato unilateralmente dal conduttore, prevede l’applicazione del regime giuridico corrispondente all’uso effettivo prevalente dell’immobile locato, in riferimento all’art. 3 Cost.