Locazioni
Articoli:
§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
§ 2. - LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392
§ 3. - DECRETO-LEGGE 11 LUGLIO 1992 N. 333, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1992 N. 359
§ 4. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 - Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
§ 4.1. - CONVENZIONE RIGUARDANTE LA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431
§ 4.2. - DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 5 MARZO 1999
§ 4.3.1. - ACCORDO LOCALE DEL 5 AGOSTO 1999 DEFINITO AI SENSI DELL’ARTICOLO 2
§ 4.3.2. - ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI ROMA DEL 28 GENNAIO 2004
§ 4.3.3. - ACCORDO TERRITORIALE DEL 26 APRILE 2004
§ 4.4. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30 DICEMBRE 2002
§ 4.4.1. - ALLEGATO A: TIPO DI CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA
§ 4.4.2. - ALLEGATO B: TIPO DI CONTRATTO LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA
§ 4.4.3. - ALLEGATO C: TIPO DI CONTRATTO LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA
§ 4.4.4. - ALLEGATO D: TIPO DI CONTRATTO LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA
§ 4.4.5. - ALLEGATO E: TIPO DI CONTRATTO LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI
§ 4.4.6. - ALLEGATO F: TIPO DI CONTRATTO LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI
§ 4.4.7. - ALLEGATO G: TABELLA ONERI ACCESSORI RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE
§ 5. - LEGGE 16 GIUGNO 1939 N. 1111
§ 6. - COMUNICAZIONE ALL’AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA
§ 6.2. - DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286
§ 7. - PROROGHE DEGLI SFRATTI
§ 7.2. - DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 2005 N. 86
§ 7.3. - DECRETO-LEGGE 1° FEBBRAIO 2006 N. 23
§ 7.4. - LEGGE 8 FEBBRAIO 2007 N. 9
§ 7.5. - DECRETO-LEGGE 20 OTTOBRE 2008 N. 158
§ 7.6. - DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 2009 N. 78
Titolo IV - Disposizioni finali - Art. 79 - Patti contrari alla legge

Titolo IV - Disposizioni finali


Art. 79 - Patti contrari alla legge.1


È nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell’immobile locato, può ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge.


1 Articolo abrogato limitatamente alle locazioni abitative dall’art. 14 L. 9 dicembre 1998 n. 431; peraltro, Corte Cost. 13 aprile 1994 n. 141 aveva dichiarato manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 79, ove prevedeva un termine di decadenza per l’esperimento dell’azione del conduttore ripetizione di somme versate in eccedenza rispetto a quelle legalmente dovute e non anche per l’esperimento dell’azione delle somme volte ad ottenere somme non percepite, sebbene legalmente spettanti; inoltre, Corte Cost. 26 settembre 2003 n. 298, aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 79, comma 2, L. n. 392/1978, e, conseguentemente, degli artt. 79, comma 1, e 12 stessa legge, nella parte in cui la prima di tali disposizioni non limitava il diritto del conduttore dell’immobile adibito ad abitazione di ripetere la differenza tra l’equo canone ed il maggior canone convenuto, regolarmente corrisposto, ai soli casi in cui il medesimo conduttore dimostrasse l’intervenuta risoluzione del contratto di locazione per morosità, in conseguenza della sua impotenza finanziaria dovuta al pregresso pagamento di tali differenze, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 Cost.