Locazioni
Articoli:
§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
§ 2. - LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392
§ 3. - DECRETO-LEGGE 11 LUGLIO 1992 N. 333, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1992 N. 359
§ 4. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 - Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
§ 4.1. - CONVENZIONE RIGUARDANTE LA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431
§ 4.2. - DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 5 MARZO 1999
§ 4.3.1. - ACCORDO LOCALE DEL 5 AGOSTO 1999 DEFINITO AI SENSI DELL’ARTICOLO 2
§ 4.3.2. - ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI ROMA DEL 28 GENNAIO 2004
§ 4.3.3. - ACCORDO TERRITORIALE DEL 26 APRILE 2004
§ 4.4. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30 DICEMBRE 2002
§ 4.4.1. - ALLEGATO A: TIPO DI CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA
§ 4.4.2. - ALLEGATO B: TIPO DI CONTRATTO LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA
§ 4.4.3. - ALLEGATO C: TIPO DI CONTRATTO LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA
§ 4.4.4. - ALLEGATO D: TIPO DI CONTRATTO LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA
§ 4.4.5. - ALLEGATO E: TIPO DI CONTRATTO LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI
§ 4.4.6. - ALLEGATO F: TIPO DI CONTRATTO LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI
§ 4.4.7. - ALLEGATO G: TABELLA ONERI ACCESSORI RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE
§ 5. - LEGGE 16 GIUGNO 1939 N. 1111
§ 6. - COMUNICAZIONE ALL’AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA
§ 6.2. - DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286
§ 7. - PROROGHE DEGLI SFRATTI
§ 7.2. - DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 2005 N. 86
§ 7.3. - DECRETO-LEGGE 1° FEBBRAIO 2006 N. 23
§ 7.4. - LEGGE 8 FEBBRAIO 2007 N. 9
§ 7.5. - DECRETO-LEGGE 20 OTTOBRE 2008 N. 158
§ 7.6. - DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 2009 N. 78
Art. 11 - Fondo nazionale

Art. 11 - Fondo nazionale.


Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.

Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l’associazione della proprietà edilizia dello stesso locatore per iscritto designata, che attesta l’avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dallo stesso locatore.1

Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell’entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all’incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.2

Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall’anno 2005, la ripartizione è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione delle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. 3

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3. Qualora le le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro 90 giorni dall’effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina in commissario ad acta; gli oneri connessi alla nomina ed all’attività del commissario ad acta sono posti a carico dell’ente inadempiente.4

I comuni definiscono l’entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.

Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell’articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.

Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall’applicazione dell’articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l’autorizzazione di spesa per l’anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell’articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.



1 L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 7, comma 2-bis, D.L. 13 settembre 2004 n. 240, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004 n. 269.


2 I requisiti previsti dal presente comma sono stati definiti con D.M. 7 giugno 1999.


3 Comma, dapprima, così sostituito dall’art. 1, comma 1, L. 8 febbraio 2001 n. 21 (la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione è stata stabilita, per il 2001, con D.M. 28 settembre 2001 e, per il 2002, con D.M. 4 dicembre 2002), e, poi, sostituito dall’art. 7, comma 2, D.L. 13 settembre 2004 n. 240, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004 n. 269.


4 L’ultimo periodo del presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 2, L. 8 febbraio 2001 n. 21.