(omissis)
Art. 7 - Obblighi dell’ospitante e del datore di lavoro.
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantottore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
Le violazioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 160 a € 1.100.1
1 Comma così aggiunto dall’art. 8, comma 1, L. 30 luglio 2002 n. 189.