Art. 19 - Livello di piano.1
1 Articolo abrogato dall’art. 14 L. 9 dicembre 1998 n. 431; il testo era il seguente: “1. In relazione al livello di piano, limitatamente alle unità immobiliari situate in immobili costituiti da almeno tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti: a) 0.80 per le abitazioni situate al piano seminterrato; b) 0.90 per le abitazioni situate al piano terreno; c) 1 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all’ultimo piano; d) 1.20 per le abitazioni situate al piano attico. 2. Per le abitazioni situate al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti alle lettere c) e d) del comma precedente sono rispettivamente ridotti a 0.95 e 1.10”.