Art. 6 - Successione nel contratto.
In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.
In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo.
In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l’altro coniuge se tra i due si sia così convenuto.1
1 Corte Cost. 7 aprile 1988 n. 404 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 6 L. n. 392/1978 nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio, l’illegittimità dell’art 6 stessa legge nella parte in cui non prevede che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia così convenuto, nonché l’illegittimità del medesimo art. 6, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole naturale; inoltre, Corte Cost. 11 giugno 2003 n. 204 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 6, nella parte in cui non prevede che, in caso di cessazione della convivenza more uxorio, il convivente rimasto nella detenzione dell’immobile adibito ad abitazione succeda al conduttore nel contratto di locazione anche in mancanza di prole comune, in riferimento all’art. 3 Cost.