§ 4.3.3. - ACCORDO TERRITORIALE DEL 26 APRILE 2004 PER IL COMUNE DI ROMA PER ESIGENZE ABITATIVE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI ED EQUIPOLLENTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE IN DATA 30 DICEMBRE 2002
(Associazioni degli inquilini)
ANIA
FEDER.CASA
SICET
SUNIA
UNIAT
UNIONE INQUILINI
E
(Associazioni della proprietà)
APPC
ARPE
ASPPI
CONFAPPI
CONFEDILIZIA
UPPI
E
(Associazioni studenti universitari)
UDU
Depositato in data 29 aprile 2004 prot. n. 1331
Contratti per esigenze abitative degli studenti universitari ed equipollenti (artitolo 5, commi 2 e 3, L. n. 431/1998)
Il presente accordo riguarda gli iscritti alle Università statali e non statali di Roma presenti nel territorio del Comune di Roma nonché gli studenti che frequentano corsi universitari di specializzazione o Istituti di livello universitario che rilasciano un valido titolo di studio.
Il canone di locazione è definito sulla base dell’accordo territoriale, depositato il 5 febbraio 2004 prot. n. 385/Assessorato alle Politiche abitative del Comune di Roma, di cui il presente capitolo è parte integrante, e sulla base dei punti qui sotto concordati.
- I contratti ad uso abitativo degli studenti avranno una durata variabile tra 6 mesi e 3 anni. In assenza di disdetta entro il termine di 2 mesi prima della scadenza il contratto s'intende automaticamente rinnovato. Il contratto tipo è definito nel modello allegato all'accordo (allegato A1 - modello per piccola proprietà, Allegato A2 - modello per grandi proprietà immobiliari).
- I contratti possono essere sottoscritti da uno o più studenti o dalle aziende e/o Associazioni per il diritto allo studio.
- Le Associazioni firmatarie del presente accordo convengono che i contratti dovranno comprendere le dichiarazioni attestanti l'iscrizione e la frequenza ai corsi universitari e/o equiparati. Convengono inoltre che al titolare o ai titolari di contratto possa subentrare altro studente che deve accettare integralmente le condizioni della locazione.
- La bande di oscillazione per aree omogenee e i relativi canoni di locazione restano quelle individuate all'art. 1 dell’ Accordo sottoscritto in data 5 febbraio 2004. Nell'ambito delle valutazioni per la definizione del canone effettivo, sulla base dei criteri di cui all’allegato C), potrà essere presa in considerazione la vicinanza alla sede universitaria.
- La ripartizione degli oneri accessori farà riferimento a quanto previsto dall'allegato B).
- La superficie convenzionale dell’unità immobiliare è data dalla somma dei seguenti elementi:
a) l’intera superficie calpestabile;
b) il 50% della superficie delle autorimesse singole;
c) il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
d) il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore;
f) il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare;
g) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto pari e sino ad un massimo del 5%.
La superficie dei vani con altezza inferiore a m. 1,70 è conteggiata al 70%.
Per gli alloggi con superficie interna compresa tra 46 mq. e 70 mq. la superficie è aumentata del 15% fino ad un massimo di 70 mq.
Per gli alloggi con superficie interna compresa inferiore a 46 mq. la superficie è aumentata del 20% fino ad un massimo di 50,6.
I suddetti limiti tengono conto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 236 del 18 giugno 1987.
Il valore unitario al mq. delle fasce e delle sub-fasce di oscillazione potrà essere ridotto sino ad un massimo del 15% per gli alloggi la cui superficie sia pari o superiore ai 120 mq.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/1998, le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 15% a valere per l’intera durata contrattuale.
Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.
Per le unità immobiliari completamente arredate con mobilio efficiente e non degradato, e con elettrodomestici completamente funzionanti, i valori delle subfasce potranno aumentare fino ad un massimo del 20%.
Si conviene che per i contratti fino a 12 mesi non sia necessario il deposito cauzionale.
Alla sottoscrizione del contratto, su richiesta delle parti, può intervenire un rappresentante dell’Associazione degli studenti firmataria del presente accordo o di altra Associazione eventualmente aderente.
In relazione alle esigenze poste dal rappresentante degli studenti universitari, le Organizzazioni firmatarie convengono che i contratti del canale concordato, non regolati dal presente accordo e con durata minima di anni 3, firmati da studenti degli Istituti medi superiori, di maggiore età, e residenti fuori sede, prevedano il diritto di recesso da parte del conduttore con un preavviso di tre mesi.
ANIA __________________________________________
FEDERCASA __________________________________
SICET _________________________________________
SUNIA _________________________________________
UNIAT _________________________________________
UNIONE INQUILINI _____________________________
APPC ___________________________________________
ARPE ___________________________________________
ASPPI ___________________________________________
CONFAPPI _______________________________________
CONFEDILIZIA ___________________________________
UPPI __________________________________________
UDU _________________________________________