Art. 34 - Indennità per la perdita dell’avviamento.
In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all’articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell’articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l’indennità è pari a 21 mensilità.1
Il conduttore ha diritto ad un’ulteriore indennità pari all’importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l’immobile venga, da chiunque, adibito all’esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.2
L’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile è condizionata dall’avvenuta corresponsione dell’indennità di cui al primo comma. L’indennità di cui al secondo comma deve essere corrisposta all’inizio del nuovo esercizio.
Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell’indennità per la perdita dell’avviamento, le parti hanno l’onere di quantificare specificatamente l’entità della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell’importo indicato dal conduttore, o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado, consente, salvo conguaglio all’esito del giudizio, l’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.3
1 Corte Cost. 14 dicembre 1989 n. 542 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede i provvedimenti della Pubblica Amministrazione tra le cause di cessazione del rapporto di locazione che escludono il diritto del conduttore all’indennità per la perdita di avviamento.
2 Corte Cost. 30 gennaio 2002 n. 2 ha dichiarato manifestamente infondata, attesa la palese erroneità del presupposto interpretativo assunto dal giudice a quo, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, L. n. 392/1978, nella parte in cui, attribuendo al conduttore di immobile adibito ad uso diverso dall’abitazione il diritto ad un’indennità aggiuntiva per la perdita dell’avviamento qualora, dopo il rilascio, entro un anno l’immobile venga adibito all’esercizio di attività identica o affine a quella svolta dal conduttore uscente, non esclude tale diritto nel caso in cui tale destinazione sia meramente occasionale e transitoria, in riferimento all’art. 3 Cost.
3 Comma aggiunto dall’art. 9 D.L. 30 dicembre 1988 n. 551, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 1989 n. 61.