Art. 77 - Integrazione del canone.1
1 Articolo abrogato dall’art. 14 L. 9 dicembre 1998 n. 431; il testo era il seguente: “1. L’integrazione consisterà nella corresponsione di un contributo annuo non superiore all’80 per cento dell’aumento del canone di locazione conseguente all’applicazione dell’equo canone, secondo l’entità e le modalità definite dalla presente legge. 2. Il contributo di cui al comma precedente non può in ogni caso essere superiore alla somma annua di £ 200.000. 3. Ai conduttori che usufruiscono del contributo integrativo è fatto divieto di procedere alla sublocazione dell’immobile locato a pena di decadenza del contributo medesimo”.