Art. 1595 - Rapporti tra il locatore e il subconduttore.
Il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore, ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione.
Il subconduttore non può opporgli pagamenti anticipati, salvo che siano stati fatti secondo gli usi locali.
Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore, la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore, e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui.1
1 Corte. Cost. 21 gennaio 1988 n. 60 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1595 c.c., nella parte in cui prevede che la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore abbia effetto anche contro il subconduttore, cui è assimilabile il cessionario, atteso che la norma denunciata costituisce applicazione del generale principio da cui consegue l’impossibilità per il subconduttore di far valere verso il locatore un autonomo diritto (e nel giudizio di risoluzione tra locatore e conduttore l’avente causa di quest’ultimo vanta esclusivamente un interesse volto a evitare il pregiudizio che gli deriverebbe dalla risoluzione di un rapporto del quale non è, peraltro, parte), sicché la sua partecipazione soltanto eventuale a detto giudizio non vulnera l’art. 24 Cost., anche in considerazione della tutela in ogni caso garantitagli dalla norma nei confronti del sublocatore e ulteriormente rafforzata dagli obblighi a carico di quest’ultimo posti dall’art. 5 L. 27 gennaio 1963 n. 19, sulla tutela giuridica dell’avviamento commerciale, per l’ipotesi di cessione del contratto o di sublocazione.