Art. 3 - Rinnovazione tacita.1
1 Articolo abrogato dall’art. 14 L. 9 dicembre 1998 n. 431; il testo era il seguente: “1. Il contratto si rinnova per un periodo di quattro anni se nessuna delle parti comunica all’altra, almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo. 2. La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza”.