Art. 4-bis - Tipi di contratto.1
La convezione nazionale di cui all’articolo 4, comma 1, approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui all’articolo 2, comma 3, nonché dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all’articolo 5, comma 1, ed i contratti di locazione per studenti universitari di cui all’articolo 5, commi 2 e 3.
I tipi di contratto possono indicare scelte alternative da definire negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili.
In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto sono definiti con il decreto di cui all’articolo 4, comma 2.
1 Articolo aggiunto dall’art. 1 L. 8 gennaio 2002 n. 2.