Art. 5 - Contratti di locazione di natura transitoria.
Il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4 definisce le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.1
In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base dei tipi di contratto di cui all’articolo 4-bis.2
È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d’intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell’articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.
1 Corte Cost. 23 dicembre 2003 n. 373 ha dichiarato manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sia sulla rilevanza nel giudizio a quo sia sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, L. n. 431/1998, nella parte in cui subordina la legittimità dei contratti di locazione di natura transitoria alle condizioni ed alle modalità definite dal decreto di cui all’art. 4, comma 2, stessa legge, in riferimento agli artt. 41, comma 3, e 42, comma 2, Cost.
2 Comma così modificato dall’art. 2 L. 8 gennaio 2002 n. 2.