Locazioni
Articoli:
§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
§ 2. - LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392
§ 3. - DECRETO-LEGGE 11 LUGLIO 1992 N. 333, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1992 N. 359
§ 4. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 - Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
§ 4.1. - CONVENZIONE RIGUARDANTE LA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431
§ 4.3.2. - ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI ROMA DEL 28 GENNAIO 2004
§ 4.3.3. - ACCORDO TERRITORIALE DEL 26 APRILE 2004
§ 4.4. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30 DICEMBRE 2002
§ 4.4.1. - ALLEGATO A: TIPO DI CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA
§ 4.4.2. - ALLEGATO B: TIPO DI CONTRATTO LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA
§ 4.4.3. - ALLEGATO C: TIPO DI CONTRATTO LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA
§ 4.4.4. - ALLEGATO D: TIPO DI CONTRATTO LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA
§ 4.4.5. - ALLEGATO E: TIPO DI CONTRATTO LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI
§ 4.4.6. - ALLEGATO F: TIPO DI CONTRATTO LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI
§ 4.4.7. - ALLEGATO G: TABELLA ONERI ACCESSORI RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE
§ 5. - LEGGE 16 GIUGNO 1939 N. 1111
§ 6. - COMUNICAZIONE ALL’AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA
§ 6.2. - DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286
§ 7. - PROROGHE DEGLI SFRATTI
§ 7.2. - DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 2005 N. 86
§ 7.3. - DECRETO-LEGGE 1° FEBBRAIO 2006 N. 23
§ 7.4. - LEGGE 8 FEBBRAIO 2007 N. 9
§ 7.5. - DECRETO-LEGGE 20 OTTOBRE 2008 N. 158
§ 7.6. - DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 2009 N. 78
Comma 3, della legge n. 431/1998 e in attuazione del decreto ministeriale dei lavori pubblici 5 marzo 1999 avente efficacia sul territorio comunale di Roma

Capitolo I - Contratti agevolati ad uso abitativo previsti ex artt. 2, comma 3, L. 431/1998 e 1 D.M. 5 marzo 1999


In relazione all’applicazione del dettato della legge n. 431/1998 e segnatamente all’attuazione dell’accordo locale previsto dall’art. 2, comma 3, e in considerazione del decreto del Ministero dei lavori pubblici 5 marzo 1999, le Associazioni della proprietà edilizia


U.P.P.I.


A.R.P.E.


C.O.N.F.A.P.P.I.


e le Associazioni dei conduttori


S.I.C.E.T


A.N.I.A.


convengono e stipulano quanto segue:


Premesso:


- che il Comune di Roma non ha potuto procedere alla suddivisione del territorio in microzone censuarie previste dal comma 2, art. 1, D.M. 5 marzo 1999;


- che il Comune di Roma ha comunque provveduto alla convocazione delle parti sociali per l’avvio delle trattative per definire le condizioni del presente accordo;


- che la circoscrizione delle aree omogenee è stata definita tenendo conto delle caratteristiche del mercato, delle relative dotazioni di servizi e infrastrutture, della suddivisione topografica dei quartieri, del senso di appartenenza dei cittadini per favorirne semplicità, certezza e libero accesso;



- che le relative bande di oscillazione dei canoni prendono come riferimento il valore al mq/mese tenendo conto i diversi riferimenti analitici di mercato, comprese le pattuizioni effettivamente svolte tra le Associazioni della proprietà e degli inquilini;



- che all’interno delle bande di oscillazione sono definiti criteri di individuazione del canone effettivo attraverso una ricognizione delle caratteristiche tipologiche e manutentive degli stabili e delle dotazioni tecnico-pertinenziali degli alloggi;


- che dette valutazioni producono una collocazione dei canoni all’interno di due insiemi di subfasce determinate dalla presenza delle caratteristiche di cui al precedente punto 6, uno per le aree di maggiore apprezzamento e uno per le restanti aree della città;


- che è stato concordato tra le Associazioni firmatarie un contratto-tipo allegato e parte integrante del presente accordo, depositato presso l’ufficio Speciale Casa del Comune di Roma quale unico modello per accedere ai benefici previsti dall’art. 8 della legge n. 431/1998;


- che una volta depositata detta documentazione si procederà a definire gli accordi integrativi locali con soggetti giuridici e individuali detentori di grandi proprietà immobiliari ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 1 D.M. 22 marzo 1999 n. 67 tra la proprietà assistita - a sua richiesta - dall’organizzazione sindacale dei proprietari da essa prescelta, e le organizzazioni dei conduttori rappresentative dell’inquilinato, purché firmatarie ambedue dell’accordo territoriale.


Tutto ciò premesso le Associazioni e le Organizzazioni Sindacali su indicate convengono:



Art. 1 - Aree omogenee e canoni.


Che il presente accordo è esteso all’intero territorio comunale di Roma.


- che pertanto il territorio comunale venga suddiviso in 5 macrozone corrispondenti a insiemi di quartieri disegnati secondo la Carta topografica del Comune di Roma.


- che sono definite n. 26 di aree omogenee, secondo la planimetria, allegato n. .........., all’interno delle quali sono circoscritte microzone di maggiore o minore apprezzamento, in considerazione dei valori economici locativi, delle caratteristiche urbanistico/infrastrutturali, del senso di appartenenza dei cittadini.


A dette aree omogenee sono state attribuite bande di oscillazione fra un minimo e un massimo di valori espressi in lire/metroquadro/mese secondo il prospetto allegato n. 1. Pertanto:


1. MACROZONAA CENTRALE Aree omogenee n. 6


2. MACROZONA B NORD Aree omogenee n. 6


3. MACROZONA C EST Aree omogenee n. 4


4. MACROZONA D SUD Aree omogenee n. 7


5. MACROZONA B OVEST Aree omogenee n. 3


Le aree di maggior apprezzamento contenute nell’allegato n. ..... sono contrassegnate da asterisco.


Complessivamente le aree omogenee concordate sono assimilabili anche nei diversi quadranti per valori immobiliari. I valori dei canoni per aree omogenee e microzone sono stati concordati tenendo conto degli abbattimenti dovuti alle detrazioni fiscali e della minore durata contrattuale


All’interno della fascia di oscillazione, il canone effettivo verrà determinato fra le parti tenendo conto della tipologia costruttiva e dello stato manutentivo dello stabile e dell’alloggio, nonché di una serie di elementi di dotazione tecnico-pertinenziali all’appartamento. Tali condizioni sono previste nei due prospetti allegati n. 2 e 3 di cui il primo, di maggior apprezzamento, valevole per le zone insistenti da 1 a 8 compresa dell’allegato n. 1 e il secondo, di normale apprezzamento, valevole per le restanti aree della città. La differenza, tra il valore minimo e massimo della banda di oscillazione del primo prospetto, dovrà essere divisa in quattro subfasce di valori quali tra di loro. La differenza tra il valore minimo e massimo della banda di oscillazione del secondo prospetto, dovrà essere divisa in tre subfasce di valori eguali tra di loro.


Si conviene che in presenza di condizioni particolari, le parti possano concordare un canone inferiore al minimo senza che questo pregiudichi l’accesso della proprietà alle agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della legge n. 431/1998.



Art. 2 – Durata. Istat. Superficie. Oneri accessori.


La durata minima dei contratti è quella prevista dal comma 5 dell’art. 2 della legge n. 431/1998, di tre anni che e in assenza di disdetta verranno rinnovati automaticamente.


Il canone di locazione potrà essere aggiornato in misura non superiore al 75% della variazione ISTAT.


La superficie dell’alloggio, si calcola in base alla seguente convenzione:


a) l’intera superficie dell’unità immobiliare;


b) il 50% delle autorimesse singole;


c) il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;


d) il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;


e) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore;


f) il 10% della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare.


É detratto il 30% della superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70.


Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali.



La superficie dell’alloggio escluse le pertinenze è aumentata del 15% in caso di superficie inferiore a 60 mq.


Alloggio ammobiliato: l’alloggio completamente arredato con mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionanti, i valori delle sub-fasce di appartenenza potranno aumentare fino ad un massimo del 15%.


Le parti convengono sulla ripartizione degli oneri accessori come da tabella allegata n. 4 che diventa parte integrante dell’accordo.



Art. 3 - Commissione conciliativa.


Viene istituita la Commissione di Conciliazione stragiudiziale per fornire un servizio di conciliazione in ordine alla corretta applicazione, interpretazione ed esecuzione del contratto, compreso il canone di locazione. Le parti vi possono adire a richiesta attraverso la nomina di una delle Associazioni firmatarie dell’accordo rappresentanti la propria categoria di interesse.


Il funzionamento della Commissione di Conciliazione è disciplinato dal Regolamento convenuto nell’allegato n. 5 che è parte integrante dell’accordo.


Per quanto riguarda la conformità del canone ai criteri stabiliti nel presente accordo il ricorso alla Commissione è ammissibile solo per quei contratti non sottoscritti presso le Associazioni firmatarie dell’accordo stesso.


L’accordo si compone dei seguenti allegati che ne fanno parte integrante:


a) Planimetria delle aree omogenee con valori delle bande di oscillazione;


b) Parametri di definizione del canone effettivo all’interno delle bande di oscillazione;


c) Accordo sulla ripartizione degli oneri accessori;


d) Regolamento della Commissione Conciliativa Stragiudiziale sui contratti e sui canoni;


e) Contratti tipo;


Tale documentazione comprensiva dell’accordo viene depositata presso il Comune di Roma e avrà la durata di tre anni e comunque nei termini previsti dall’art. 4, comma 1, della legge n. 431/1998.


Il presente accordo territoriale potrà formare oggetto di revisione anche prima della sua naturale scadenza qualora: intervengano variazioni sensibili del contesto economico e fiscale che ha dato luogo al presente accordo.



Le Associazioni della Proprietà edilizia


U.P.P.I.


A.R.P.E.


CONFAPPI


e le Associazioni dei conduttori


SICET


A.N.I.A