PARTE III - La Gestione
Compravendita dell’unità immobiliare
§ 2. - Le obbligazioni del compratore.

Art. 1541 - Prescrizione.


Art. 1541 - Prescrizione.


Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un anno dalla consegna dell’immobile.