PARTE III - La Gestione
Compravendita dell’unità immobiliare
§ 2. - Le obbligazioni del compratore.

Art. 1537 - Vendita a misura.


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Sezione III - La vendita di cose immobili



Art. 1537 - Vendita a misura.


Quando un determinato immobile è venduto con l’indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell’immobile è inferiore a quella indicata nel contratto.


Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facoltà di recedere dal contratto qualora l’eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.