Disposizioni processuali
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REGIO DECRETO 28 OTTOBRE 1940 N. 1443 (Codice di procedura civile)
Art. 667 - Mutamento del rito

Art. 667 - Mutamento del rito.1


Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell’articolo 426.



1 Articolo così sostituito dall’art. 73 L. 26 novembre 1990 n. 353.