Art. 667 - Mutamento del rito.1
Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell’articolo 426.
1 Articolo così sostituito dall’art. 73 L. 26 novembre 1990 n. 353.