Disposizioni processuali
Articoli:
REGIO DECRETO 28 OTTOBRE 1940 N. 1443 (Codice di procedura civile)
Art. 436 - Costituzione dell’appellato e appello incidentale.

Art. 436 - Costituzione dell’appellato e appello incidentale.


L’appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza.

La costituzione dell’appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.

Se propone appello incidentale, l’appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l’impugnazione. L’appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell’appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 416.