Disposizioni processuali
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REGIO DECRETO 28 OTTOBRE 1940 N. 1443 (Codice di procedura civile)
§ 1. - Il processo di cognizione - Art. 447-bis. - Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto

§ 1. - Il processo di cognizione


Art. 447-bis. - Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto.1


Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.2

Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.

Il giudice può disporre d’ufficio, in qualsiasi momento, l’ispezione della cosa e l’ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.

Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All’esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d’appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l’efficacia esecutiva o l’esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all’altra parte gravissimo danno.




1 Articolo inserito dall’art. 70 L. 26 novembre 1990 n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995.

2 Comma così sostituito dall’art. 87, lett. a), D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, dal 2 giugno 1999.