Disposizioni processuali
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REGIO DECRETO 28 OTTOBRE 1940 N. 1443 (Codice di procedura civile)
Art. 617 - Forma dell’opposizione

Art. 617 - Forma dell’opposizione.


Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480, terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.1


1 Termini di venti giorni, così elevato dagli originari cinque, in forza dell’art. 2, lett. e), D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005 n. 80.