Disposizioni processuali
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REGIO DECRETO 28 OTTOBRE 1940 N. 1443 (Codice di procedura civile)
Art. 417. Costituzione e difesa personali delle parti

Art. 417. Costituzione e difesa personali delle parti.


In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede € 129,11.

La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all’articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all’articolo 416 con elezione di domicilio nell’ambito del territorio della Repubblica.

Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice1 che ne fa redigere processo verbale.

Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all’articolo 415.

Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.




1 La parola “giudice” è stata sostituita alla parola “pretore”, con efficacia dal 2 giugno 1999, in forza dell’art. 83 D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51.