Disposizioni processuali
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REGIO DECRETO 28 OTTOBRE 1940 N. 1443 (Codice di procedura civile)
Art. 618 - Provvedimenti del giudice dell’esecuzione

Art. 618 - Provvedimenti del giudice dell’esecuzione.1


Il giudice dell’esecuzione fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

All’udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura . In ogni caso fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile.2

Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell’articolo precedente primo comma.




1 In forza della L. 18 giugno 2009 n. 69, entrata in vigore il 4 luglio 2009, dopo l’art. 186 disp. att. c.p.c. è inserito l’art. 186-bis (Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva): “I giudizi di merito di cui all’articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione”.

(art. 53 comma 6 progetto di legge n. 1082

2 Articolo così sostituito dall’art. 15 L. 24 febbraio 2006 n. 52.