Disposizioni processuali
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REGIO DECRETO 28 OTTOBRE 1940 N. 1443 (Codice di procedura civile)
Art. 613 - Difficoltà sorte nel corso dell’esecuzione

Art. 613 - Difficoltà sorte nel corso dell’esecuzione.


L’ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell’esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione provvede con decreto.