Disposizioni processuali
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REGIO DECRETO 28 OTTOBRE 1940 N. 1443 (Codice di procedura civile)
Art. 616. - Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione

Art. 616. - Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione.1


Se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.2



1 Articolo così sostituito dall’art. 14 L. 24 febbraio 2006 n. 52, a decorrere dal 1° marzo 2006.

2 L’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c. (“la causa è decisa con sentenza non impugnabile”) è stato soppresso in forza della L. 18 giugno 2009 n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009.