Art. 609 - Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione.
Se nell’immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l’ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, può disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.
Se le cose sono pignorate o sequestrate, l’ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell’avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell’esecuzione per l’eventuale sostituzione del custode.1
1 Le parole “giudice dell’esecuzione” sostituiscono la parola “pretore”, in virtù dell’art. 93 D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, in vigore dal 2 giugno 1999.