Disposizioni processuali
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REGIO DECRETO 28 OTTOBRE 1940 N. 1443 (Codice di procedura civile)
Art. 608-bis - Estinzione dell’esecuzione per rinuncia della parte istante

Art. 608-bis - Estinzione dell’esecuzione per rinuncia della parte istante.1


L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente.



1 Articolo inserito in sede di conversione del D.L. 14 marzo 2005 n. 35.