Art. 608-bis - Estinzione dell’esecuzione per rinuncia della parte istante.1
L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente.
1 Articolo inserito in sede di conversione del D.L. 14 marzo 2005 n. 35.