Disposizioni processuali
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REGIO DECRETO 28 OTTOBRE 1940 N. 1443 (Codice di procedura civile)
Art. 611 - Spese dell’esecuzione

Art. 611 - Spese dell’esecuzione.


Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.

La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell’esecuzione con decreto che costituisce titolo esecutivo.