Art. 608 - Modo del rilascio.
L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui si procederà.1
Nel giorno e nell’ora stabiliti,
l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo del precetto
si reca sul luogo dell’esecuzione e, facendo uso, quando occorre,
dei poteri a lui consentiti dall’articolo 513, immette la parte
istante o una persona da lei designata nel possesso dell’immobile,
del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori
di riconoscere il nuovo possessore.
1 Comma così sostituito dall’art. 2 D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005 n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006.