Disposizioni processuali
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REGIO DECRETO 28 OTTOBRE 1940 N. 1443 (Codice di procedura civile)
Art. 668 - Opposizione dopo la convalida

Art. 668 - Opposizione dopo la convalida.


Se l’intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell’intimato questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.1

Se sono decorsi dieci giorni dall’esecuzione, l’opposizione non è più ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell’articolo 663, secondo comma2, è liberata.

L’opposizione si propone davanti al tribunale nelle forme prescritte per l’opposizione al decreto d’ingiunzione, in quanto applicabili.

L’opposizione non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, può disporne la sospensione per gravi motivi imponendo, quando lo ritiene opportuno, una cauzione all’opponente.




1 Comma costituzionalmente illegittimo limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all’intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all’udienza per caso fortuito o forza maggiore (Corte Cost. 18 maggio 1972 n. 89); sono costituzionalmente illegittimi, altresì: l’art. 404 c.p.c., nella parte in cui non ammette l’opposizione di terzo, avverso l’ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emanata per mancata comparizione dell’intimato o per la mancata opposizione dell’intimato pur comparso (Corte Cost. 7 giugno 1984 n. 167), l’art. 404 c.p.c., nella parte in cui non ammette l’opposizione di terzo, avverso l’ordinanza di sfratto per morosità (Corte Cost. 25 ottobre 1985 n. 237), l’art. 395, prima parte e n. 4, c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione, emessi in assenza o in mancanza di opposizione dell’intimato (Corte Cost. 20 dicembre 1989 n. 558), nonché l’art. 395, prima parte, e n. 4, c.p.c., nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto per i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità emessi in assenza o in mancanza di opposizione dell’intimato (Corte Cost. 20 dicembre 1989 n. 558).

2 Ora, terzo.