Disposizioni processuali
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REGIO DECRETO 28 OTTOBRE 1940 N. 1443 (Codice di procedura civile)
Art. 664 - Pagamento dei canoni

Art. 664 - Pagamento dei canoni.


Nel caso previsto nell’articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto di ingiunzione per l’ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all’intimazione.

Il decreto è steso in calce ad una copia dell’atto di intimazione presentata dall’istante, da conservarsi in cancelleria.

Il decreto è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente. L’opposizione non toglie efficacia all’avvenuta risoluzione del contratto.1

1 In argomento, Corte Cost. 24 maggio 2000 n. 152 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 641, 645 e 447-bis c.p.c., nella parte in cui non prevedono che il decreto ingiuntivo emesso in materia locatizia debba indicare che l’opposizione va proposta con ricorso da depositare nel termine di quaranta giorni dalla notificazione e non con citazione, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost.