Disposizioni processuali
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REGIO DECRETO 28 OTTOBRE 1940 N. 1443 (Codice di procedura civile)
Art. 618-bis. - Procedimento

Art. 618-bis. - Procedimento.1


Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.

Resta ferma la competenza del giudice dell’esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 615 e dal secondo comma dell’articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.




1 Articolo così aggiunto dall’art. 3 L. 11 agosto 1973 n. 533; le parole “nei limiti di provvedimenti assunti con ordinanza” sono state aggiunte dall’art. 16 L. 24 febbraio 2006 n. 52.