REGIO DECRETO 28 OTTOBRE 1940 N. 1443 (Codice di procedura civile)
Art. 667 - Mutamento del rito
Art.
667 - Mutamento del rito.
Pronunciati
i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio
prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento
di rito ai sensi dell’articolo 426.