Disposizioni processuali
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REGIO DECRETO 28 OTTOBRE 1940 N. 1443 (Codice di procedura civile)
Art. 433 - Giudice d’appello

Art. 433 - Giudice d’appello.


L’appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell’articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti alla corte di appello1 territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.

Ove l’esecuzione sia iniziata prima della notificazione della sentenza, l’appello può essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all’articolo 434.




1 Le parole “corte di appello” sono state sostituite alle parole “tribunale”, con efficacia dal 2 giugno 1999, in forza dell’art. 85 D. Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51.