Disposizioni processuali
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REGIO DECRETO 28 OTTOBRE 1940 N. 1443 (Codice di procedura civile)
§ 2. - Il processo di esecuzione-Art. 605 - Precetto per consegna o rilascio.

§ 2. - Il processo di esecuzione


Art. 605 - Precetto per consegna o rilascio.


Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all’articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.

Il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l’intimazione va fatta con riferimento a tale termine.