Disposizioni processuali
Articoli:
REGIO DECRETO 28 OTTOBRE 1940 N. 1443 (Codice di procedura civile)
Art. 440 - Appellabilità delle sentenze

Art. 440 - Appellabilità delle sentenze.


Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a € 25,82.