PARTE II - Titolarità
Disposizioni processuali
REGIO DECRETO 28 OTTOBRE 1940 N. 1443 (Codice di procedura civile)

Art. 613 - Difficoltà sorte nel corso dell’esecuzione


Art. 613 - Difficoltà sorte nel corso dell’esecuzione.


L’ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell’esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione provvede con decreto.