PARTE II - Titolarità
Disposizioni processuali
REGIO DECRETO 28 OTTOBRE 1940 N. 1443 (Codice di procedura civile)

Art. 440 - Appellabilità delle sentenze


Art. 440 - Appellabilità delle sentenze.


Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a € 25,82.